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Cantiere

DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei Lavori è una figura professionale che ha un ruolo fondamentale per la realizzazione del progetto, ovvero quello di garantire assistenza e sorveglianza relativamente ai lavori in modo da rendere possibile la loro esecuzione nel rispetto delle normative in vigore e delle previsioni del progetto. La nomina del Direttore dei Lavori deve essere svolta dal committente, pubblico o privato che sia, nell’esercizio del diritto riconosciutogli dall’articolo 1662 del Codice Civile, ovvero quello di “controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato“. Ai sensi dell’articolo 24, comma 1 del Codice Appalti, la nomina a Direttore dei Lavori deve ricadere su soggetti “in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza“.

I compiti del Direttore Lavori consistono in:

  • Visite in cantiere
  • Verifica delle lavorazioni contenute sul capitolato d’appalto ed il computo metrico estimativo
  • Osservanza sul rispetto degli elaborati grafici
  • Approvazione degli stati avanzamento lavori richiesti dall’ impresa
  • Contabilità del cantiere
  • Fine lavori

SICUREZZA DEL CANTIERE

D.L. n° 81 del 9 aprile 2008

La figura professionale del Coordinatore per la sicurezza riveste un’importanza cruciale nell’ambito dei cantieri edili, assume oggi due funzioni, che possono eventualmente essere ricoperte anche da due professionisti diversi. Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), che svolge i suoi compiti in fase di progettazione dell’opera dei lavori; la seconda è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), che svolge i suoi compiti in fase di realizzazione dell’opera. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori dovrà occuparsi di:

  • Coordinare in fase esecutiva, assicurare che l’esecuzione dei lavori da parte delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi – che ha l’obbligo di coordinare – avvenga secondo le procedure di lavoro previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
  • Adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute
  • Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle relative procedure di lavoro
  • Verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza e relativa documentazione dell’imprese

Sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla messa in sicurezza e alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.